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Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti art. 4 del D.L. 124/19

Collegato fiscale 2020: Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti art. 4 del D.L. 124/19

 

È stato definitivamente convertito in Legge, con modificazioni, il DL n. 124/2019 “recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

In sede di conversione, le norme di contrasto all’omesso versamento di ritenute in appalti e subappalti, contenute nell’articolo 4 del Decreto, sono state profondamente riviste.

 

In particolare, scompare l’obbligo in capo al committente di effettuare il versamento delle ritenute previa provvista da parte dell’appaltatore, anche se permangono alcuni adempimenti che appesantiranno l’attività amministrativa delle imprese.

La nuova formulazione dell’articolo 4, in vigore da gennaio 2020 dispone l’obbligo, per chi affida il compimento di un’opera o di un servizio attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali di importo annuo superiore a 200.000 euro, di richiedere copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’appalto.

 

La norma precisa, inoltre, che il compimento dell’opera o del servizio deve essere caratterizzato dall’utilizzo prevalente di manodopera dell’impresa appaltatrice o affidataria o dell’impresa subappaltatrice presso le sedi del committente e di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.

 

Per poter consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, con riguardo alle imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento delle ritenute ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione delle opere e/o dei servizi affidati (comprensivo di: nome, cognome, codice fiscale dei lavoratori, ore lavorate, retribuzione corrisposta e ritenute effettuate).

 

Il complesso delle informazioni dovrebbe consentire al committente di effettuare tutte le verifiche previste dalla norma.
È opportuno evidenziare come, anche in occasione della conversione in legge, è stato espressamente previsto che le deleghe di pagamento in parola non possano contenere compensazioni.

 

La disposizione stabilisce inoltre che deve essere fornita separata indicazione delle ritenute fiscali operate ai lavoratori relative alla prestazione affidata dal committente.

 

In caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, per un importo pari alle ritenute non versate, comunicando il tutto entro novanta giorni all’Agenzia delle Entrate;

Il committente è sanzionabile qualora non richieda all’impresa copia dei modelli F24 utilizzati per versare le ritenute ovvero quando, non avendo ricevuto le deleghe di pagamento e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende i pagamenti secondo le modalità più sopra evidenziate.

 

Gli obblighi in parola non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione (DURF), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza.

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