Speciale Decreto Sostegni
Il titolo I del c.d. “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) introduce alcune importanti forme di sostegno alle imprese, vediamo in dettaglio le principali.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 1, c. 1-9)
1.1 Beneficiari
La misura è riservata ai titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello stato che hanno registrato ricavi o compensi di cui all’art. 54 del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente quello di entrata in vigore del decreto.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto e/o la cui partita IVA sia stata attivata successivamente alla medesima data.
Sono inoltre esclusi gli enti pubblici di cui all’art. 74 e i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (società finanziarie e di assicurazione).
L’ammontare del fatturato non rileva per i soggetti costituiti a partire dal 1° gennaio 2019.
1.2 Condizioni e misura del contributo
Condizione per accedere al beneficio è l’aver subito nel 2020 una riduzione del fatturato medio mensile pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto si calcola applicando a detta riduzione del fatturato medio mensile le seguenti percentuali, decrescenti in relazione all’ammontare totale dei ricavi o compensi realizzati nel secondo periodo d’imposta precedente:
Ricavi / compensi | % contributo |
Fino a 100.000 € | 60% |
Superiore a 100.000 € fino a 400.000 € | 50% |
Superiore a 400.000 € fino a 1.000.000 € | 40% |
Superiore a 1.000.000 € fino a 5.000.000 € | 30% |
Superiore a 5.000.000 € fino a 10.000.000 € | 20% |
Importo massimo: L’ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 150.000 €.
Importo minimo: il contributo è riconosciuto per un importo minimo di 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per gli altri soggetti.
1.3 Modalità di erogazione
I beneficiari potranno ottenere il contributo a fondo perduto secondo le seguenti modalità:
1.4 Richiesta del contributo
Il contributo potrà essere richiesto presentando istanza all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica.
Con il Provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, tra l’altro:
1.5 Altri aspetti
Il contributo in esame non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile dell’imposta sui redditi e della base imponibile IRAP.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni a suo tempo emanate in relazione al Contributo a fondo perduto introdotto dal D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) in tema di erogazione, regime sanzionatorio, attività di controllo.
Il Decreto prevede inoltre l’abrogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1, c. 14-bis e 14-ter del D.L. 138/2020 (Decreto Ristori) a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e operatori della produzione industriale del comparto alimentare e delle bevande.
Infine, è stato ridotto l’ambito di applicazione del contributo ex art. 59, c. 1 lett. a del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto).
SOSPENSIONE RISCOSSIONE, RATE ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO E STRALCIO DEBITI DI IMPORTO RIDOTTO (art. 4)
Il Decreto ha prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione dell’attività dell’Agente per la riscossione.
Inoltre, le date di scadenza delle rate delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono state riformulate come segue:
Scadenza originaria rate | Nuova scadenza |
Anno 2020 | 31/7/2021 |
Anno 2021 (28/2, 31/3, 31/5, 31/7) | 30/11/2021 |
Infine, il Decreto ha previsto, per i soggetti che hanno realizzato nel 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 €, l’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000 € (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) da carichi affidati ad agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010.
DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI E PROROGA DI ADEMPIMENTI (art. 5)
3.1 Definizione agevolata avvisi bonari
L’art. 5 del Decreto ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle seguenti somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari):
Per tali somme si prevede la definizione con abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive.
La misura riguarda i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari superiore al 30% rispetto al 2019.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, il riferimento dovrà essere fatto all’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, sono prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973.
3.2 Altre proroghe in tema di riscossione
Il medesimo articolo ha inoltre previsto:
3.3 Proroga di segnalazioni previste dal Codice della Crisi d’Impresa
Stante la perdurante situazione emergenziale, allo scopo di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, il comma 14 dell’articolo 5 del D.L. ha differito di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dal Codice della crisi d’impresa (articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019), la cui decorrenza è fissata con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (differita al 1° settembre 2021 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020).
3.4 Proroga afferente l’imposta sui servizi digitali
Il decreto proroga al 16 maggio (anziché 16 febbraio) di ciascun anno il versamento dell’imposta sui servizi digitali, e al 30 giugno (anziché 31 marzo) di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione annuale.
Inoltre, è previsto che in sede di prima applicazione dell’imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell’ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).
3.5 Altri rinvii di adempimenti
Infine, come anticipato nelle scorse settimane attraverso appositi comunicati stampa, il Decreto ha previsto le seguenti proroghe:
Il rinvio del termine di trasmissione e consegna delle CU e dei dati degli oneri deducibili e detraibili comporterà, inoltre, lo slittamento dal 30 aprile al 10 maggio della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (Modelli 730/2021 e Redditi PF 2021).
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