en | it

Smart Working

Smart Working

 

Il DL 30/2021 prevede, fino al 30 giugno 2021, che il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

 

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • infezione da Covid-19 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

 

 

Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa – per le caratteristiche della stessa – non possa essere svolta in smart working, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 16, in alternativa all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per i predetti periodi di cui al precedente elenco (in caso di minore di anni 14 è erogata, altresì, una indennità pari al 50% della retribuzione, posta a carico dell’INPS).

 

La norma ripropone una misura già introdotta dal DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), ampliando le ipotesi legittimanti il lavoro agile (è ora inclusa anche l’infezione del Covid-19 contratta dal figlio) e collegando la durata della facoltà riconosciuta al lavoratore genitore alla durata della necessità correlata alla situazione di bisogno, generata dalle situazioni più sopra esposte e correlate al contenimento dell’infezione da Covid-19.

 

Il lavoro agile formulato dalla disposizione, pur nelle more di precisazioni offerte dagli Uffici competenti (che si auspica arrivino quanto prima), pare riconducibile alla tipologia dello sw c.d. “emergenziale”, che abbiamo avuto modo di sperimentare massicciamente nell’ultimo anno. È, infatti, evidente che le caratteristiche intrinseche – che lo legano a necessità che possono insorgere improvvisamente (si pensi all’infezione da Covid-19 contratta dal figlio) – mal si conciliano con la rigidità che caratterizza lo sw “ordinario” disciplinato dalla L. 81/2017.

 

È inoltre opportuno evidenziare come il riconoscimento di una “facoltà” in capo ai lavoratori possa costituire fonte di contenziosi, soprattutto con riguardo all’individuazione della compatibilità delle mansioni della lavoratrice o del lavoratore con la modalità del lavoro agile. Si tratta di una tematica che suggerisce molta attenzione alle aziende nella gestione del personale, valutando caso per caso le evenienze che si presenteranno, considerate le implicazioni che potrebbero derivarne.

 

F2A, mediante il suo team di Consulenti del Lavoro, può assistere le aziende in tutte le tematiche afferenti la gestione amministrativa e normativa dei rapporti di lavoro.