en | it

Retribuzioni convenzionali per lavoratori all’estero

Retribuzioni convenzionali per lavoratori all’estero

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 18 gennaio 2021, n.13), il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero”.

 

Le retribuzioni convenzionali sono previste ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi del regime dettato dall’art. 51, c. 8-bis del DPR 917/1986 (TUIR), applicabile ai dipendenti che prestino la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, sostituendosi alle retribuzioni effettivamente erogate.

 

A decorrere dal periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite dalle tabelle inserite nel decreto in commento, suddivise per operai, impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

 

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, l’importo della retribuzione convenzionale imponibile si ricava raffrontando la stessa con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali fissati dalle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

Ricordiamo che, ai fini fiscali, sono esclusi dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali:

 

  • i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero;
  • i dipendenti in trasferta, in quanto tale ipoteso manca del requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.

 

Infine, come anticipato, si rammenta che le retribuzioni convenzionali sono utilizzate ai fini contributivi nel caso di distacco di dipendenti in Paesi extracomunitari con cui l’Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale o con i quali sono in vigore convenzioni cosiddette “parziali” (non disciplinanti, nell’interezza, gli eventi tutelati dal sistema previdenziale italiano).

 

 

 

Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz