Proroga fino al 31 marzo 2022 per le Misure Emergenziali a favore dei lavoratori c.d. “fragili”
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU 18 febbraio 2022, n. 41) la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione, con modificazioni, del DL 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
Per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione in legge, diritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. fragili è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Giusto quanto sopra, fino alla predetta data del 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di fragilità potranno svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Riguardo l’individuazione della condizione di fragilità, è giusto il caso di evidenziare come le relative patologie e condizioni di accesso siano state recentemente individuate con Decreto Interministeriale 3 febbraio 2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, sempre per effetto delle modificazioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 221/2021, sino a tutto il 31 marzo 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 26, co. 2-bis del DL 18/2020, che equiparano al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal lavoro del lavoratore fragile che non può rendere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tali periodi di assenza dal servizio non saranno computabili ai fini del periodo di comporto.
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