INPS: Permessi giornalieri legge n. 104/1992 – Istruzioni per i part-time ed i lavoratori a turni.
(INPS, Messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018)
(Art. 33, legge n. 104/1992)
(Art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001)
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, con il quale sono forniti alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
Viene chiarita, innanzitutto, la compatibilità dei permessi nel lavoro a turni, ossia quello in cui l’orario operativo può coprire l’intero arco della giornata e la totalità dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno, la domenica e le giornate festive.
L’INPS precisa che i cd. “permessi legge 104” possono essere dunque fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica. Lo stesso vale per il lavoro notturno “a cavallo” di due giorni solari: in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno.
Per i lavoratori part-time, inoltre, è confermato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Nel messaggio vengono quindi forniti degli esempi pratici per chiarire meglio la questione e chiarimenti in merito al cumulo tra congedo straordinario e permessi. Più nel dettaglio, relativamente alle modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 in corrispondenza di turni di lavoro articolati “a cavallo” di due giorni solari e/o durante giornate festive, l’INPS ha precisato come il lavoro a turni rivesta natura di particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa (percorrendo la definizione normativa data dall’art. 1, d.lgs. n. 66/2003).
Al riguardo, si evidenzia che l’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, 2 dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne deriva che il beneficio in argomento possa essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno. Viene precisato infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga “a cavallo” di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli “a cavallo” di due giorni solari. L’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento.
Con riguardo, poi, al riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 in caso di rapporto di lavoro part-time, chiarisce l’INPS come il d.lgs. n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti facenti capo ai lavoratori dipendenti, chiarendo come “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” (art. 7).
Alla luce dell’attuale contesto normativo, l’Istituto previdenziale si occupa dunque di fornire l’algoritmo di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, di seguito meglio chiarito:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici)
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Resta inteso che i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo. Si ribadisce, dunque, che il 3 riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
In tema di frazionabilità in ore dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 in caso di rapporto di lavoro part-time, l’Istituto si limita a confermare, poi, la formula già indicata nel Messaggio INPS n. 16866 del 28/06/2007.
Infine, in tema di cumulo tra il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 ed i permessi di cui all’art. 33, legge n. 104/1992 e all’art 33, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, richiamandosi a quanto già evidenziato con Circolare n. 53/2008, l’INPS ha sottolineato la possibilità di cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 con i permessi ex art. 33, legge n. 104/1992 ed ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). Viene precisato, in particolare, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’art. 33, legge n. 104/1992 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
Quanto appena descritto può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (come del resto già chiarito con la Circolare n. 155/2010).