INL: Omessa assunzione del disabile – illecito istantaneo ad effetti permanenti.
(INL, Nota prot. n. 6316 del 18 luglio 2018)
(Art. 15, comma 4, legge n. 68/1999)
(MLPS Circolare n. 23 del 16 febbraio 2001)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota prot. n. 6316 del 18 luglio 2018, con la quale sono forniti ai propri ispettori alcuni chiarimenti in merito alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, legge n. 68/1999.
Al riguardo, premette l’Ispettorato d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, occorre rilevare come l’illecito in parola si realizzi “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1” e comporti che “per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
La condotta che integra la fattispecie illecita è pertanto omissiva, atteso che si sostanzia nel mancato compimento entro il termini di legge del comportamento doveroso.
In proposito, il Ministero del Lavoro con Circolare n. 23 del 16 febbraio 2001 già ebbe modo di precisare che “dal combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione (D.P.R.333/2000) sono stati fugati tutti gli eventuali dubbi circa il momento in cui insorge l’obbligo di assunzione e dal quale va calcolata la sanzione amministrativa di £. 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato “nella medesima giornata” di cui al comma 4 dell’art. 15 della Legge 68/1999: essa andrà infatti applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego; è ovvio che, come si rileva dall’inciso contenuto nel comma 4 dell’art. 15 (“per cause imputabili al datore 2 di lavoro”), il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”.
L’illecito deve dunque configurarsi come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.
Ne consegue che l’illecito vada correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, in considerazione del fatto che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.
Utile, da ultimo, considerare come la natura di illecito istantaneo abbia evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo. Infatti agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall’art. 5, comma 1 lett. b), del D.L. n. 185/2016 – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “tempus regit actum”. Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione si avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.