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Obbligo vaccinale e Green Pass rafforzato sul luogo di lavoro per soggetti con almeno 50 anni di età

Obbligo vaccinale e Green Pass rafforzato sul luogo di lavoro per soggetti con almeno 50 anni di età

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 7 gennaio 2022, n. 4) il DL 7 gennaio 2022, n. 1, recante a Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: ““Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

 

  • 1) Obbligo vaccinale per soggetti con almeno 50 anni di età

 

L’art. 1 della disposizione in commento introduce un art. 4-quater al DL 44/2021, stabilendo che, a decorrere dall’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore) e sino al 15 giugno 2022, sussiste l’obbligo vaccinale, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani, di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché cittadini stranieri soggiornati sul territorio Italiano, che abbiano compiuto i 50 anni di età.

 

La vaccinazione obbligatoria si applicherà anche a coloro che compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, fermo il termine del 15 giugno 2022.

 

L’obbligo in parola non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina, inoltre il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applicherà una sanzione amministrativa di € 100 nei seguenti casi:

 

  • a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

 

La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base dei dati della popolazione residente e di quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

 

 

  • 2) Obbligo di esibizione del Green Pass “Rafforzato” sul luogo di lavoro per soggetti con almeno 50 anni di età

 

Inoltre, in forza dell’art. 4-quinquies del DL 44/2021 – introdotto dall’art. 1 del DL 1/2022, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati con 50 e più anni di età potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green Pass “Rafforzato”).

 

Non sarà, dunque, più sufficiente per tali lavoratori, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico.

 

Nel caso in cui i lavoratori in trattazione comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

 

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

 

La sanzione amministrativa, per le eventuali violazioni in materia di accesso ai luoghi di lavoro, è fissata nel pagamento di una somma compresa tra € 600 ed € 1.500. In caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata.

 

 

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