Modificazioni alla disciplina della NASpI e della DIS-COLL
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha apportato modificazioni alla disciplina della NASpI e della DIS-COLL (trattamento di disoccupazione per Cococo), modificando, rispettivamente, i requisiti soggettivi unitamente al meccanismo del “decalage” con riguardo al primo istituto e gli oneri contributivi, la durata e il “decalage” in relazione al secondo (le prime indicazioni in relazione alla DIS-COLL sono state fornite dall’INPS con circolare 3/2022).
NASpI
L’art. 1, cc. 221 e 222 della Legge 234/2021 interviene a modificare i requisiti soggettivi ai fini del riconoscimento del trattamento di NASpI, variando, inoltre il meccanismo di progressiva riduzione dell’indennità (c.d. “decalage”).
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, scompare il requisito soggettivo di 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La previsione troverà applicazione con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, la NASpI viene inoltre estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Inoltre, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) cui non si applica il ticket di licenziamento.
Infine, è stabilito che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, il meccanismo di riduzione del 3% decorrerà a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (ricordiamo che, in precedenza, la riduzione partiva dal quarto mese di fruizione). Per i titolari di NASpI che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto 55 anni, la riduzione decorrerà invece dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione.
Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continuerà ad applicarsi il previgente meccanismo di riduzione decorrente dal quarto mese di fruizione.
DIS-COLL
L’art. 1, c. 223 della Legge di Bilancio modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione afferente ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 è prevista:
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.
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