Ministero del Lavoro: protocollo sul lavoro agile nel settore privato
In data 7 dicembre 2021, è stato siglato dal Ministero del Lavoro e dalle parti sociali il protocollo sul lavoro agile nel settore privato, contenente le linee guida con cui disciplinare, nell’ambito della contrattazione collettiva, il lavoro reso in modalità di Smart working.
Il protocollo, che riprende ampiamente i contenuti della L. 81/2017, definisce alcuni punti saldi che dovranno essere recepiti in sede di contrattazione collettiva:
In aderenza alle previsioni di cui alla citata L. 81/2017 (e a differenza del lavoro agile c.d. “Emergenziale”, attivabile su scelta unilaterale del datore di lavoro) nel Protocollo si è ribadito che l’adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, fermo restando il diritto di recesso.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non ne determina licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare.
L’accordo individuale – indicante la durata – deve adeguarsi ai contenuti dell’eventuale contrattazione collettiva di riferimento.
È confermato inoltre il principio in forza del quale lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione.
Ciascun lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo (comprese forme di welfare aziendale e di benefit previsti dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità, premi di risultato), riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in presenza.
Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi, durante le giornate di lavoro agile, non sono previste, di norma, prestazioni di lavoro straordinario.
Il protocollo stabilisce inoltre che la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per «l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda».
La prestazione di lavoro agile può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali non è obbligato a prenderle in carico.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile, purché consenta la prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria per assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.
Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita al lavoratore agile sono a carico del datore di lavoro che ne resta proprietario.
Infine, nel protocollo, le parti firmatarie convengono circa l’istituzione di un incentivo pubblico per le aziende che regolamentano il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, prevedendo un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori in un’ottica di sostenibilità ambientale; inoltre è caldeggiata l’adozione di urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale, mutuando le medesime modalità del regime semplificato attualmente vigente in relazione allo smart working “emergenziale”.
È giusto il caso di evidenziare come, nelle more dell’adeguamento ai contenuti del protocollo in esame da parte della contrattazione collettiva, i regolamenti e gli accordi individuali attualmente applicati dai datori di lavoro continueranno a vigere, nel rispetto dei rispettivi contenuti.
Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz