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Legge di Bilancio dello Stato per l’anno 2022 – Nuove aliquote IRPEF e detrazioni

Legge di Bilancio dello Stato per l’anno 2022 – Nuove aliquote IRPEF e detrazioni

 

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario a Serie Generale 31 dicembre 2021, n. 310) la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

 

La Legge di Bilancio dello Stato, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, apporta rilevanti novità tra le quali, in questa sede, si segnala la riforma delle aliquote IRPEF e delle detrazioni dal reddito.

 

  • a) Nuove aliquote IRPEF

 

L’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 234/2021 modifica l’art. 11 del DPR 917/1986 (TUIR).

 

Per effetto delle modificazioni apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2022 trovano applicazione le seguenti aliquote IRPEF per scaglioni:

  • fino a € 15.000                                             23%
  • oltre € 15.000 e fino a € 28.000                 25%
  • oltre € 28.000 e fino a € 50.000                 35%
  • oltre € 50.000                                              43%

 

 

  • b) Nuove detrazioni per redditi da lavoro dipendente

 

L’art. 1, c. 2 della L. 234/2021 modifica, inoltre, il complessivo sistema di detrazioni per redditi da lavoro dipendente.

 

In particolare:

 

  • se il reddito complessivo non supera € 15.000, la detrazione è pari ad € 1.880. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 1.380;
  • se il reddito complessivo è superiore ad € 15.000 ma non ad € 28.000, la detrazione è pari ad € 1.910, aumentata del prodotto tra € 1.190 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 13.000 [i.e.: 1910 + 1190 x (28.000 – reddito complessivo/13.000)];
  • se il reddito complessivo è superiore ad € 28.000 ma non ad € 50.000, la detrazione è pari ad € 1.910, spettanti però per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 50.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 22.000 [i.e.: 1910 x (50.000 – reddito complessivo/22.000)].

 

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari ad € 65 se il reddito complessivo è superiore ad € 25.000 ma non ad € 35.000.

 

 

  • c) Trattamento integrativo ex DL 3/2020

 

L’art. 1, c. 3 della L. 234/2021 apporta modificazioni al DL 3/2020 con riguardo al c.d. “trattamento integrativo abrogando contestualmente l’ulteriore detrazione fiscale sperimentale che nel 2021 spettava, in misura variabile, al titolare di un reddito complessivo superiore ad € 28.000 e non oltre € 40.000.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo ex art. 1 del DL 3/2020 spetta in misura intera quando il reddito complessivo non sia superiore ad € 15.000.

 

Il trattamento è inoltre riconosciuto quando il reddito complessivo sia superiore ad € 15.000 ma non ad € 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli artt. 12 (carichi di famiglia) e di cui all’art. 13, c. 1 (altre detrazioni) delle detrazioni di cui art. 15, c. 1 lett. a) e b) e c. 1-ter limitatamente agli interessi passivi e oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, si di ammontare superiore all’imposta lorda. Qualora siano riscontrate le predette condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore ad € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

 

 

  • d) Termini di modificazione delle addizionali all’IRPEF

 

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta, il termine variazione delle addizionali regionali, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

 

Inoltre, l’art. 1, c. 7 della L. 234/2021 dispone che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modifichino gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

 

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