Le News FAS di Marzo 2022
Le principali novità del mese di marzo in ambito Finance and Administration Services
LE NOVITA’ NORMATIVE IN TEMA DI BILANCI – LEGGE EUROPEA 2019-2020
La c.d. “Legge Europea 2019-2020 (L. 23 dicembre 2021, n. 238) ha apportato alcune modifiche alla normativa in tema di bilancio individuale e consolidato.
A seguito di tali modifiche l’OIC ha recentemente pubblicato in bozza il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali”.
La nuova normativa è applicabile già ai bilanci in chiusura al 31/12/2021.
BILANCIO D’ESERCIZIO
OBBLIGO DI INFORMATIVA IN CASO DI COMPENSAZIONE DELLE PARTITE
In linea generale il codice civile vieta la compensazione tra voci dell’attivo e del passivo e tra i costi e i ricavi.
Il divieto non si applica alle voci per le quali le norme di legge richiedono un’esposizione al valore netto (es. immobilizzazioni iscritte al netto degli ammortamenti). La compensazione è, inoltre, ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali.
La L. 238/2021 ha modificato l’articolo 2423-ter del codice civile, prevedendo, al comma 6, che “Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”.
Tra le casistiche per le quali è necessario fornire il dettaglio degli importi compensati, la bozza di documento OIC richiama:
ENTI DI INVESTIMENTO E IMPRESE DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
Attraverso la modifica dell’art. 2435-ter è stata eliminata la possibilità, per enti di investimento e le imprese di partecipazioni finanziarie, di avvalersi delle agevolazioni previste per le micro-imprese (in linea con dettato della direttiva 34/2013).
Tali imprese, pertanto, non potranno più avvalersi della possibilità di non redigere la nota integrativa.
Inoltre, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, per gli enti di investimento e le imprese di partecipazioni non è più applicabile la disposizione che consente di classificare i ratei e i risconti nelle voci CII (crediti) e D (debiti).
BILANCI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Attraverso la modifica dell’art. 111-duodecies delle disposizioni transitorie del codice civile, la Legge Europea ha esteso l’obbligo di redazione del bilancio nei formati previsti per le società di capitali alle società di persone controllate da soggetti esteri assimilabili giuridicamente a società a responsabilità limitata (nella previgente versione del citato articolo erano richiamate esclusivamente le SpA e le Srl)
BILANCIO CONSOLIDATO
IMPRESE CONTROLLATE – DETERMINAZIONE DELLA % DI PARTECIPAZIONE
All’art. 26 del D. Lgs. 127/1991 è stato aggiunto il comma 3-bis il quale prevede che, ai fini dell’individuazione della percentuale di partecipazione, non si debba tener conto dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie della società partecipata e alle azioni o quote della medesima detenute da una sua controllata.
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il nuovo comma 3-ter dell’art. 26 del D. Lgs. 127/1991 (introdotto dalla L. 238/2021) prevede l’obbligo di consolidamento delle società controllate ovunque costituite.
La L. 238/2021 ha, inoltre, modificato l’articolo 27 del D. Lgs. 127/1991 (casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato) prevedendo che la verifica del superamento dei limiti dimensionali che obbligano alla redazione del bilancio consolidato debba essere operata su base consolidata. Ciò comporta la necessità, nel determinare i valori complessivi dell’attivo e dei ricavi del gruppo di escludere le partite infra-gruppo.
In alternativa, è possibile continuare a far riferimento ai valori aggregati ma, in tal caso, i limiti previsti dall’art. 27 devono essere incrementati del 20%.
INFORMATIVA – ELENCHI DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDATO E PARTECIPAZIONI
La L. 238/2021 ha aggiunto all’articolo 39 del D. Lgs. 127/1991 il comma 1-bis che prevede quanto segue:
“L’elenco previsto dall’articolo 38, comma 2, lettera d) [elenchi delle altre partecipazioni], deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile».”
F2A può supportare i propri clienti nell’analisi degli effetti delle nuove disposizioni e chiarimenti, attraverso il proprio team di specialisti contabili e fiscali della Business Unit “Finance & Administration Services”.