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Le News FAS di Giugno 2022

Le News FAS di Giugno 2022

Le principali novità del mese di giugno in ambito Finance and Administration Services

 

 

 

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – NOVITÀ

 

 

Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 ha approvato lo schema di Decreto Legislativo (nel seguito anche “decreto correttivo”) che modifica il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019, nel seguito anche il “Codice”). Le modifiche entreranno in vigore il 15 luglio 2022.

Al momento della stesura del presente documento il decreto correttivo è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le numerose le novità attese, prima tra tutte la definizione stessa di “Crisi”, particolare rilevanza in ambito amministrativo / contabile assume la completa riscrittura delle regole finalizzate alla tempestiva emersione della crisi, incentrate sulle caratteristiche dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Lo schema del decreto correttivo approvato da Consiglio dei Ministri prevede, infatti, l’eliminazione dal Codice della disciplina sui “sistemi di allerta”, precedentemente contenuta nel Titolo II e l’introduzione di linee guida molto più stringenti in tema di assetto organizzativo amministrativo e contabile.

 

 

 

DEFINIZIONE DI CRISI

 

 

Il nuovo art. 2 del codice definisce la crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

 

 

Il novellato art. 3 del Codice, titolato “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”, concerne le misure che l’imprenditore deve predisporre per individuare con sollecitudine lo stato di crisi e mettere in campo gli strumenti per fronteggiarlo.
All’imprenditore che opera in forma collettiva è richiesta l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall’art. 2806 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
La novità più rilevante è costituita dal fatto che la norma in questione, indicando gli scopi dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, delinea le verifiche, le informazioni e i segnali che l’assetto stesso deve essere in grado di produrre e cogliere.

 

SCOPI dell’assetto organizzativo:

 

  • rilevare gli squilibri patrimoniali, economici e finanziari, ove presenti, con riguardo alle caratteristiche peculiari dell’impresa;
  • consentire la verifica dell’esistenza di debiti non sostenibili e della mancanza di prospettiva di continuità aziendale per i successivi 12 mesi, nonché il riconoscimento dei segnali d’allarme;
  • ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo ed effettuare il test pratico atto a verificare l’effettiva possibilità di risanamento nell’ambito della procedura di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”.

 

 

LA “LISTA DI CONTROLLO” E IL “TEST PRATICO”

 

Il riferimento è agli strumenti, previsti dal D.L. 24/8/2021 n. 118 e introdotti con DM 28/9/2021 del Ministero della Giustizia, a disposizione delle imprese in apposita sezione dedicata alla crisi d’impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico.

 

Il “test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” (sez. 1 del DM citato) è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere messi al suo servizio.
In questo contesto le grandezze interessate devono essere stimate tenendo in considerazione:

    • per la stima dell’entità del debito:
      • il debito scaduto, ri-scadenziato o oggetto di moratorie
      • le linee di credito bancarie utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo
      • le rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni
      • gli investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
      • l’ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti o rami d’azienda
      • nuovi conferimenti e finanziamenti previsti
      • la stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno (comprensivo delle componenti non ricorrenti)

 

  • per la stima dei “flussi annui al servizio del debito”:
    • la stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
    • gli investimenti di mantenimento annui a regime
    • le imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

 

La Check-list (lista di controllo) per la redazione del piano di risanamento contiene una serie di domande da intendersi come “recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa” attinenti:

  • l’organizzazione delle imprese: con riferimento in particolare alla disponibilità di risorse e competenze umane e tecniche per la conduzione dell’attività
  • la capacità di stima dell’andamento gestionale attraverso indicatori chiave
  • la disponibilità di reportistica contabile consuntiva e previsionale (inclusi piani di tesoreria) e le metodologie di costruzione di tale reportistica

 

 

CONCLUSIONE

 

Alla luce delle nuove norme, gli “assetti”, per poter essere considerati adeguati, dovranno consentire la verifica e il monitoraggio costante della performance economica e finanziaria in ottica sia consuntiva che prospettica.

Un ruolo sempre più cruciale assumerà pertanto la messa a punto, anche delle imprese di minori dimensioni di un sistema contabile e di pianificazione e controllo affidabile.

 

 

F2A può supportare i propri clienti nell’analisi degli effetti delle nuove disposizioni e chiarimenti, attraverso il proprio team di specialisti contabili e fiscali della Business Unit “Finance & Administration Services”.