Le News FAS di Giugno 2021
Le principali novità del mese di giugno in ambito Finance and Administration Services
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS” (D.L. 25/5/2021, n. 73)
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA
L’art. 1 del DL 73/2021, ha introdotto un contributo a fondo perduto, più complesso rispetto ai precedenti, articolato in tre componenti:
Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti che hanno richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo) e che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).
Il nuovo contributo spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente.
Il contributo in esame può essere richiesto sia dai soggetti che hanno beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni che dagli altri soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che hanno realizzato ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente quello di entrata in vigore del decreto.
Il contributo è commisurato alla riduzione del fatturato medio mensile del periodo 2020/2021 rispetto al periodo 2019/2020 (marzo – aprile), applicando percentuali variabili in relazione all’ammontare dei ricavi e/o compensi del secondo periodo d’imposta precedente, in particolare:
Ricavi / compensi
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% contributo | |
Beneficiari contributo DL Sostegni | Altri soggetti | |
Fino a 100.000 € | 60% | 90% |
Superiore a 100.000 € fino a 400.000 € | 50% | 70% |
Superiore a 400.000 € fino a 1.000.000 € | 40% | 50% |
Superiore a 1.000.000 € fino a 5.000.000 € | 30% | 40% |
Superiore a 5.000.000 € fino a 10.000.000 € | 20% | 30% |
Con riferimento ai soggetti che hanno beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni, se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.
Modalità e termini per la presentazione dell’istanza saranno definiti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, potranno presentare l’istanza solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
La base di calcolo del contributo sarà costituita dal risultato economico del periodo, al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti.
Il DL ha rinviato al Decreto del MEF la definizione:
L’istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.
In tema di contributi a fondo perduto si segnala, inoltre, l’introduzione di un contributo per test Covid nel settore sportivo (art. 10, c. 2 e 3)
TERMINE DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE – PROCEDURA CONCORSUALE
Il c.d. DL Sostegni-bis contempla la modifica dell’art. 26 del DPR 633/72 per le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali.
In base alla nuova formulazione, il diritto alla detrazione spetta in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario (lett. a) dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura o del decreto di omologa dell’accordo, o di pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato; ovvero (lett. b) a causa di procedure esecutive individuali infruttuose.
L’obbligo di registrazione per il cessionario è escluso nel caso di procedure concorsuali di cui al co. 3-bis lett. a).
Nel caso in cui, in un momento successivo, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario che abbia assolto all’obbligo di cui al co. 5 avrebbe diritto alla detrazione pari alla variazione in aumento.
Il nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 precisa che il debitore è assoggettato a procedura dalla data della sentenza di fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta o del decreto di ammissione al concordato o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.
Le nuove disposizioni troverebbero applicazione alle procedure concorsuali avviate dall’entrata in vigore della norma modificativa.
ALTRE NEWS
Leasing – IFRS 16 – Proroga delle disposizioni transitorie – Effetti fiscali
Lo IASB ha prorogato fino al 30.6.2022 l’applicazione (al ricorrere di determinate condizioni) dell’espediente pratico che ha semplificato le regole di contabilizzazione dell’IFRS 16 Leasing relative alle rent concession, con cui il locatore concede riduzioni o cancellazioni dei canoni relativi a contratti di “lease” (in genere locazione e affitto).
Tali riduzioni/cancellazioni sono contabilizzate come “canone variabile positivo” rilevato nel conto economico tra i proventi operativi a diretta riduzione della passività del leasing.
Imposte differite – Modifiche allo IAS 12
Il 7 maggio lo IASB ha pubblicato il documento “Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction (Amendment to IAS 12)”.
Il documento chiarisce come le società debbano rilevare la fiscalità differita relativa ad operazioni quali il leasing e gli obblighi di smantellamento.
Le modifiche devono essere applicate dal 1° gennaio 2023, è consentita l’applicazione anticipata.
Rivalutazione “generale” (art. 110 del DL 104/2020) e rivalutazione alberghiera (art. 6-bis del DL 23/2020) – Imposte sostitutive – Approvazione dei codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 30.4.2021 n. 29)
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2021 n. 29 ha approvato i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive riferite ai provvedimenti di rivalutazione previsti dall’art. 110 del DL 104/2020 (rivalutazione “generale”) e dall’art. 6-bis del DL 23/2020 (rivalutazione per il settore alberghiero). I codici tributo sono i seguenti:
– “1857”, per l’imposta sostitutiva del 10% dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione generale;
– “1858”, per l’imposta sostitutiva del 3% dovuta per la rivalutazione generale;
– “1859”, per l’imposta sostitutiva del 10% dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione alberghiera.
OIC – Proposta emendamenti ai principi contabile per società cooperative
Nel mese di maggio l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le bozze di emendamenti ai principi contabili nazionali, necessari al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative che redigono il bilancio in base alle regole del Codice Civile.
Gli emendamenti hanno ad oggetto i seguenti documenti:
F2A può supportare i propri clienti nell’analisi degli effetti delle nuove disposizioni e chiarimenti, attraverso il proprio team di specialisti contabili e fiscali della Business Unit “Finance & Administration Services”.