INPS – Sanzioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo
Con messaggio 10 dicembre 2021, n. 4412, l’INPS ha fornito indicazioni operative in ordine al regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di omessa contribuzione, in eccedenza al massimale ex art. 2, c. 18 della L. 335/1995, derivante dalla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte del lavoratore dipendente.
Nel documento di prassi in commento, l’Istituto ha precisato come, qualora il lavoratore a seguito di riscatto o accredito figurativo vari il proprio status da nuovo iscritto a vecchio iscritto (acquisendo anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996), con la conseguente non applicabilità del massimale massimale contributivo IVS, il datore di lavoro sia tenuto a versare la contribuzione omessa con la riduzione delle sanzioni civili, fino alla misura degli interessi legali, entro il termine indicato nella diffida.
Con il messaggio 31 dicembre 2020, n. 5062, l’INPS aveva già precisato come, nel recupero dei contributi non versati laddove per il lavoratore risulti accertata la presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996, il regime sanzionatorio da applicare sia quello disciplinato dall’art. 116, c. 8, lett. a), della L. 388/2000, afferente all’omissione contributiva.
Infatti, nel caso di regolarizzazione che consegua alla variazione dello status del lavoratore, da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto”, che determina la legittimazione dell’Istituto al recupero della contribuzione IVS per effetto della rilevata differenza di imponibile preso a riferimento ai fini dell’adempimento mensile, non risulta ravvisabile l’intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate, considerato quale uno dei presupposti per il configurarsi dell’ipotesi dell’evasione ex art 116, c. 8, lett. b), della richiamata L. 388/2000.
L’Istituto ha rilevato come, in svariate occasioni, i datori di lavoro abbiano evidenziato l’incertezza dell’obbligo contributivo che, restando condizionato dalle scelte del lavoratore nel caso di riscatto o accredito figurativo, può, nel corso del rapporto di lavoro, incidere sulla misura dell’onere contributivo che, ove assolto sulla base dell’originaria dichiarazione del lavoratore, potrebbe in concreto determinare una conseguente omissione.
L’INPS, nel messaggio in parola, ha esaminato l’ipotesi in cui il lavoratore – per effetto della presentazione in un momento successivo all’assunzione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo – abbia variato il proprio status da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto”, omettendo di comunicare tale variazione al datore di lavoro.
Giusto l’orientamento dell’Istituto, ricorrendo tale fattispecie, il datore di lavoro, a causa del comportamento omissivo del lavoratore, ha continuato ad adempiere all’obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l’unica dichiarazione resa dal lavoratore all’atto dell’assunzione.
Con riguardo a tale specifica fattispecie, l’INPS ritiene, pertanto, applicabile la previsione di cui alla lett. a), prima parte, del c. 15, dell’art. 116 della L. 388/2000 che consente, fermo l’integrale pagamento dei contributi dovuti, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nel caso di “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo”.
In ordine alla decorrenza della riduzione delle sanzioni, l’Istituto ha precisato che la stessa partirà dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996.
Nei casi in esame, verificato l’avvenuto pagamento dell’importo richiesto con la diffida a titolo di contribuzione sull’imponibile eccedente il massimale, le Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di procedere alla definizione delle contestazioni pervenute effettuando d’ufficio la rideterminazione delle sanzioni nella misura dell’interesse legale in luogo di quelle relative all’omissione contributiva.
Anche relativamente ai recuperi per i quali sono ancora in corso le attività di notifica delle diffide sulla contribuzione IVS oggetto di recupero – per effetto della rilevata differenza di imponibile preso a riferimento ai fini dell’adempimento mensile in caso di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, di una domanda di riscatto o di accredito figurativo – una volta intervenuto il pagamento integrale della contribuzione richiesta, le sanzioni saranno dovute nella misura degli interessi legali.
L’Istituto ha precisato, altresì, che ove il pagamento dell’importo della contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida sia effettuato oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996, fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida. A partire dalla predetta scadenza e fino al giorno dell’effettivo integrale pagamento della contribuzione richiesta saranno dovute le sanzioni civili nella misura stabilita per l’omissione.
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