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INPS: istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne “svantaggiate” nell’anno 2021

INPS: istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne “svantaggiate” nell’anno 2021

 

 

Con messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, l’INPS ha emanato le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero riconosciuto in relazione alle assunzioni di donne “svantaggiate” effettuate nell’anno 2021.

 

L’art. 1, c. 16, della L. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”) ha infatti introdotto una agevolazione contributiva sperimentale in forza della quale, in relazione alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art.  4, cc. da 9 a 11, della L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo di € 6.000 annui.

 

Costituendo l’esonero un’estensione di quello di cui al citato art. 4, cc. da 9 a 11, della L. 92/2012, lo stesso troverà applicazione per le assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, come di seguito definite:

 

  1. donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  2. “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (dunque, residenti in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016);
  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto;
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. L’Istituto ha già avuto modo di precisare come si debba considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in tale periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore ad € 8.145 o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore ad € 4.800.

 

 

Il riconoscimento dell’esonero di cui trattasi è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

 

Secondo le previsioni dell’art. 1, c. 18, della L. 178/2020, l’agevolazione in parola, è inoltre concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”(c.d. “Temporary framework”).

 

La Commissione europea – allo stato attuale – ha autorizzato lo sgravio in parola con riguardo alle sole assunzioni effettuate nel corso del 2021.

 

Con il richiamato messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, l’INPS ha finalmente adottato le istruzioni per godere dell’agevolazione in commento, chiarendo che il datore di lavoro interessato dovrà compilare, on line, un modello telematico “92-2012” (all’uopo appositamente aggiornato) per ciascuna assunzione/trasformazione in relazione alla quale intende fruire dell’esonero.

 

Al proposito, l’Istituto ha precisato come, qualora nell’anno 2021 il datore di lavoro abbia beneficiato del beneficio contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici secondo le disposizioni originarie dell’art. 4, cc. da 9 a 11, della L. 92/2012, non sarà tenuto ad un nuovo inoltro del modello “92-2012”, in quanto l’INPS riterrà l’invio originario valido d’ufficio ai fini dell’esonero nella misura del 100%.

 

Infine, è opportuno evidenziare che il recupero degli arretrati dell’agevolazione di cui trattasi, relativi ai mesi da gennaio 2021 in poi potrà essere effettuato dai datori di lavoro mediante inserimento nei flussi contributivi Uniemens relativi alle sole competenze di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022.

 

 

 

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