en | it

INPS: Agevolazioni contributive 2022 rientranti nel Temporary Framework

INPS: Agevolazioni contributive 2022 rientranti nel Temporary Framework

 

 

 

Con messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla proroga, sino la 30 giugno 2022, delle agevolazioni contributive relative a:

 

  • assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (art. 1, cc. da 10 a 15 L. 178/2020);
  • assunzione di donne svantaggiate (art. 1, cc. da 16 a 19 L. 178/2020);
  • mantenimento occupazionale nel Mezzogiorno (“Decontribuzione sud” ex art. 1, cc. da 161 a 168 L. 178/2020).

 

A seguito dell’autorizzazione pervenuta dagli organismi comunitari – ricordiamo che le misure in trattazione sono soggette ai limiti e alle condizioni della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d.Temporary Framework) – l’Istituto ha ribadito che è prorogata l’applicabilità delle agevolazioni sopra elencate sino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework medesimo.

 

In particolare, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, mentre la Decontribuzione Sud potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022, nel rispetto dei nuovi massimali, innalzati a:

 

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

 

Al proposito, si ricorda come le agevolazioni in trattazione non possano essere riconosciute nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863finaldel 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

 

 

Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz