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INL: Vademecum maxisanzione per lavoro nero

INL: Vademecum maxisanzione per lavoro nero

 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 19 aprile 2022, n. n. 856 ha diffuso un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro nero ex art. 3 del DL 12/2002, evidenziando anche i casi di esclusione dal campo di applicazione della maxisanzione.

 

In particolare, la sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.

 

Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la maxisanzione nei casi di:

 

  • intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
  • differente qualificazione del rapporto di lavoro.

 

Con riguardo all’intervenuta regolarizzazione, l’Organo ispettivo ha precisato che rientrano in tale fattispecie i casi in cui:

 

  • il datore di lavoro abbia proceduto ad effettuare entro la scadenza del primo adempimento contributivo (cioè fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro) anche la sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (fermi restando i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali nonché la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione);
  • il datore di lavoro – qualora sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo – abbia denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti previdenziali ed abbia effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro trenta giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile prevista dall’art. 116, c. lett. b), L 388/2000, previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da cui risulti la data di effettivo inizio della prestazione di lavoro

 

In materia di collaborazioni autonome occasionali, a fronte dell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal novellato art. 14, c. 1, D.Lgs. 81/2008, la maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei a escludere la natura “sommersa” della prestazione.

 

La sanzione è stata graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito ed è stata inoltre aumentata del 20% ai sensi dell’art. 1, c. 445 lett. d), della L 145/2018 (legge di Bilancio 2019); attualmente è determinata come segue:

 

  • a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

 

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

 

  • lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22, c. 12, del D.Lgs. 286/1998;
  • minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
  • percettori del reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019.

 

È inoltre prevista l’applicazione di maggiorazioni in caso di recidive. La legge di bilancio 2019 ha altresì previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

 

 

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