INL: Vademecum maxisanzione per lavoro nero
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 19 aprile 2022, n. n. 856 ha diffuso un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro nero ex art. 3 del DL 12/2002, evidenziando anche i casi di esclusione dal campo di applicazione della maxisanzione.
In particolare, la sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.
Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la maxisanzione nei casi di:
Con riguardo all’intervenuta regolarizzazione, l’Organo ispettivo ha precisato che rientrano in tale fattispecie i casi in cui:
In materia di collaborazioni autonome occasionali, a fronte dell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal novellato art. 14, c. 1, D.Lgs. 81/2008, la maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei a escludere la natura “sommersa” della prestazione.
La sanzione è stata graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito ed è stata inoltre aumentata del 20% ai sensi dell’art. 1, c. 445 lett. d), della L 145/2018 (legge di Bilancio 2019); attualmente è determinata come segue:
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
È inoltre prevista l’applicazione di maggiorazioni in caso di recidive. La legge di bilancio 2019 ha altresì previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz