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INL: Revoca del provvedimento di sospensione nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità

INL: Revoca del provvedimento di sospensione nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità

 

 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota 2 febbraio 2022, n. 151, con la quale ha fornito indicazioni con riguardo alle condizioni di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – ex art. 14. D.Lgs. 81/2008 – adottato in relazione ad ipotesi di irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.

 

L’Ispettorato precisa che, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione è necessario il pagamento della somma aggiuntiva nonché la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione.

 

Ferma restando la possibilità di regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa, eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come la regolarizzazione mediante mantenimento in servizio per un periodo inferiore ai tre mesi non consentiranno l’ammissione al pagamento della diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004.

 

Con specifico riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione, ai fini della revoca il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.

 

 

 

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