Il “Decreto Fiscale” – Principali novità in materia di lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 (n. 252) è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante: “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Di seguito, una sintesi delle principali novità di interesse apportate dal Decreto in materia di lavoro e amministrazione del personale.
Rifinanziamento di misure Covid
È stabilito il rifinanziamento per la misura che equipara la quarantena per Covid-19 alla malattia; dando copertura finanziaria non solo per le settimane fino alla prevista fine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), ma anche per tutto il tempo precedente all’entrata in vigore del provvedimento – che ha rischiato di restare senza copertura finanziaria – per garantire, quindi, le tutele che sono rimaste “sospese” dal 1° gennaio 2021.
I lavoratori dipendenti genitori di minori di 14 anni possono usufruire del congedo parentale Covid-19 se l’attività didattica o educativa del figlio viene interrotta per tutta o parte della durata dell’infezione da Covid contratta o per la durata della quarantena imposta dalle autorità competenti. Il decreto prevede, infatti, che «il genitore dipendente di un figlio convivente di età inferiore ai quattordici anni, in sostituzione dell’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’insegnamento o attività educativa in presenza del bambino, la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del bambino, nonché il periodo di quarantena del bambino imposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito del contatto”. In sostanza, si tratta del congedo parentale c.d. Covid-19 (già noto nei mesi scorsi).
Il beneficio in parola è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L. 104/92) a prescindere dall’età del figlio.
Misure in materia di ammortizzatori sociali
I datori di lavoro fuori campo CIGO che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto), domanda di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga ex DL 18/2020 (Assegno ordinario Covid-19 e CIGD Covid-19), per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021.
Inoltre, i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (ex artt. 19 e 20 del DL 18/2020), per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021.
Per gli interventi di integrazione salariale in parola non è dovuto alcun contributo addizionale.
Inoltre, è giusto il caso di evidenziare come, ai fini dell’accesso agli ammortizzatori di cui al presente paragrafo, i datori di lavoro richiedenti devono verificare, rispettivamente, le seguenti condizioni:
In relazione alle domande di trattamento, sono confermate le norme che sono state in vigore per i trattamenti di integrazione salariale di emergenza. Le domande devono essere inviate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o riduzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza. In sede di prima applicazione, il termine per l’invio è fissato alla fine del mese di novembre (mese successivo all’entrata in vigore del DL 146/2021).
Ferma restando la possibilità di pagamento anticipato dal datore di lavoro con successivo conguaglio, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in quale è fissato il periodo di integrazione salariale, o, se successivo, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo al 22 ottobre 2021, se tale ultima data è posteriore al termine ordinario. Decorsi inutilmente tali termini, il datore di lavoro inadempiente resta comunque responsabile del pagamento della prestazione e delle relative spese.
Le richieste saranno presentate ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi con le stesse modalità.
Divieto di licenziamento
Ai datori di lavoro che richiedono un’integrazione salariale per le settimane extra consentite dal DL 146/2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Nel medesimo periodo è, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
Le preclusioni di licenziamento in trattazione non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c. o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A tali ultimi lavoratori è comunque riconosciuto l’accesso al trattamento di NASPI.
Sanzioni in materia di Salute e sicurezza sul lavoro e lavoro “nero”
La normativa interviene nell’ambito della sicurezza sul lavoro modificando il relativo testo unico (D. Lgs. 81/2008).
La soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di ricorso al lavoro sommerso è ridotta al 10%. L’adozione dell’azione preventiva di sospensione dell’attività impattata dalle violazioni è pertanto effettuabile in caso di 10% dei dipendenti non regolamentati presenti nei luoghi di lavoro, anziché il precedente 20%. Non è richiesta la “recidiva” per l’emanazione del provvedimento, che avrà effetto immediato in caso di violazioni preventive significative. La sanzione della misura cautelare comporta inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria della nuova misura di contrattare con il governo per la durata della sospensione.
In caso di violazione delle norme di sicurezza, le sanzioni saranno più severe. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’attività sarà sospesa – come in precedenza affermato, anche se i reati non si sono ripetuti. Per riprendere la produzione sarà indispensabile non solo ripristinare le normali condizioni di lavoro, ma anche versare un compenso separato che varia in base al tipo di infrazione. Se la stessa impresa è stata precedentemente sospesa nei cinque anni precedenti, la somma è raddoppiata.
Rafforzamento dell’attività ispettiva
Nel biennio 2022/2023, è previsto un aumento dell’organico dell’INL, oltre che un ampliamento delle competenze attribuite all’Ispettorato, con un investimento di oltre 3,7 milioni di euro finalizzati a dotare il nuovo personale ispettivo delle apparecchiature informatiche necessarie allo svolgimento dell’attività di vigilanza. Si prevede inoltre una crescita dell’organico dei Carabinieri dedicato alla vigilanza sull’amministrazione del diritto del lavoro, delle politiche sociali e della sicurezza sul lavoro.
Rafforzamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Misure fiscali
Infine, si segnala che sono state stabilite misure fiscali a tutela dei contribuenti in maggiore difficoltà economica, tra cui:
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