Gazzetta Ufficiale: Pubblicata la Legge 162/2021 sulla Parità di Genere
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 5 novembre 2021, n. 162, di modifica al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. Codice delle Pari Opportunità).
Il provvedimento in parola, che entrerà in vigore dal 3 dicembre 2021, ha introdotto numerose modificazioni alle disposizioni in materia di parità di genere nell’ambito lavorativo, con l’obiettivo di sostenere e incrementare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, favorendo inoltre la parità retributiva di genere.
A tali fini è ulteriormente ampliata la nozione di discriminazione diretta e indiretta:
La Legge in commento ha inoltre ridefinito il contenuto dell’atto discriminatorio, determinando che è discriminazione ogni trattamento o modifica dell’organizzazione, delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
Il provvedimento prevede la compilazione e invio, entro il 30 aprile, di un prospetto, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riguarda obbligatoriamente le aziende che occupano almeno 50 dipendenti (non più, dunque, solo quelle oltre i 100 dipendenti) indicante:
In relazione al mancato invio del prospetto è prevista una sanzione amministrativa in misura compresa tra € 1.000 ed € 5.000.
Con effetto dal 1° gennaio 2022, è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Con uno o più successivi DPCM saranno stabiliti:
Per l’anno 2022, alle aziende private che saranno in possesso della certificazione della parità di genere sarà concesso (nel limite dello stanziamento di 50 milioni di euro), un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
I criteri di determinazione di detto esonero saranno stabiliti con apposito Decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 gennaio 2022, fermo restando che lo stesso sarà riconosciuto in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrati e applicati su base mensile.
Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione di parità di genere sarà, inoltre, riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Inoltre – compatibilmente con le norme europee e i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità – è previsto che le amministrazioni pubbliche indichino nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere.
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