Gazzetta Ufficiale: proroga dello stato di emergenza
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 24 dicembre 2021, n. 305) il DL 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Il provvedimento in parola, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, protrae lo stato di emergenza epidemiologica sino a tutto il 31 marzo 2022.
Di seguito una estrema sintesi dei principali interventi in materia di lavoro.
Durata del Green Pass.
Il decreto, all’art. 3, stabilisce la nuova validità della certificazione verde COVID-19 che è di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.
A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui che ha validità di sei mesi (precedentemente erano nove) a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Proroga dello smart working emergenziale
Per effetto del combinato disposto dell’art.16 e del n. 16 dell’allegato “A” al Decreto in commento, è prorogata sino alla predetta data del 31 marzo 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile in modalità semplificata (c.d. “emergenziale”), disciplinata dall’art. 90, c. 3 e 4 del DL 34/2020.
Alla luce di quanto sopra, fino alla citata data del 31 marzo 2022, i datori di lavoro privati potranno avvalersi dello smart working anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017.
Lavoro agile per lavoratori “fragili”
L’art. 17 cc. 1 e 2 del Decreto proroga le disposizioni di cui all’art. 26, c. 2-bis del DL 18/2020, in forza del quale i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori disabili in condizione di gravità (ex art. 3 L. 104/1992), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
La proroga della possibilità di lavorare in smart working per i soggetti c.d. “fragili” è prevista fino all’adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che individui le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità e, comunque non potrà protrarsi oltre il 28 febbraio 2022.
Congedo covid per genitori
L’art. 17, c. 3 del DL 221/2021 proroga sino al 31 marzo 2022 le misure di cui all’art. 9 del DL 146/2021 in materia di Congedo Covid-19 per i genitori.
I lavoratori dipendenti genitori di minori di 14 anni potranno usufruire del congedo parentale Covid-19 se l’attività didattica o educativa del figlio viene interrotta per tutta o parte della durata dell’infezione da Covid contratta o per la durata della quarantena imposta dalle autorità competenti.
Il genitore dipendente di un figlio convivente di età inferiore ai quattordici anni, in sostituzione dell’altro genitore, potrà astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’insegnamento o attività educativa in presenza del bambino, la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del bambino, nonché il periodo di quarantena del bambino imposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito del contatto.
Il beneficio in parola sarà riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L. 104/92) a prescindere dall’età del figlio.
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