Gazzetta Ufficiale: convertito il DL 1/2022 su Green pass rafforzato per over 50 e lavoro agile per genitori di disabili in condizione di gravità
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU 8 marzo 2022, 56) la Legge 8 marzo 2022, n. 18 di conversione in legge – con modificazioni – del DL 1/2022 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
Il testo di legge convertito è entrato in vigore in data 9 marzo 2022 e conferma le disposizioni in materia di green pass rafforzato sul luogo di lavoro per gli over 50, introducendo, altresì, alcune novità.
Resta fermo, dunque, che i lavoratori pubblici e privati con 50 e più anni di età potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green Pass “Rafforzato”). L’obbligo vigerà sino al 15 giugno 2022.
Nel caso in cui i lavoratori in trattazione comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Al proposito, la Legge di conversione introduce una importante precisazione, specificando che “È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione”.
Rimane invariata la sanzione amministrativa per le eventuali violazioni in materia di accesso ai luoghi di lavoro, fissata nel pagamento di una somma compresa tra € 600 ed € 1.500. In caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata.
Infine, è previsto che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave ex L. 104/92 ovvero almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la propria attività di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordo individuale.
Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017.
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