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DL Emergenza Ucraina: buono carburante per dipendenti, trattamenti aggiuntivi di integrazione salariale e agevolazione per lavoratori di aziende in crisi

DL Emergenza Ucraina: buono carburante per dipendenti, trattamenti aggiuntivi di integrazione salariale e agevolazione per lavoratori di aziende in crisi

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 21 marzo 2022, n. 67) il DL 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

 

Il provvedimento in parola adotta diverse misure – oltre a quelle relative all’accoglienza umanitaria – che esplicano i propri effetti anche con riferimento al contenimento dei prezzi di energia e carburanti nonché con riguardo ai sostegni alle imprese.

 

In particolare, l’art. 2 del DL in commento dispone che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore non concorra alla formazione del reddito ai sensi dell’art 51, c. 3, del DPR 917/1987.

 

In relazione agli aiuti alle imprese, in forza dell’art. 11, c.1 del Decreto, al fine di fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficolta economica, è stabilito che:

 

  • ai datori di lavoro in campo di applicazione CIGO (art. 10 del D.Lgs. 148/2015) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto, in deroga a tali limiti e nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;
  • ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco individuati nell’Allegato “I” (settori: “Alloggio”, “Agenzie e tour operator”, “Stabilimenti termali e turismo”, “Ristorazione su treni e navi”, “Sale giochi e biliardi”, “Altre attività di intrattenimento e divertimento [sale bingo]”, “Musei”, “Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua”, Attività di proiezione cinematografica”, “Parchi divertimenti e parchi tematici”), rientranti in campo FIS, Fondi bilaterali o Fondo province Trento e Bolzano, che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga a tali limiti e nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

 

Per entrambe le predette misure, il monitoraggio della spesa è affidato all’INPS, qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

 

Inoltre, sempre ai fini di fronteggiare le difficoltà derivanti dalla crisi in atto in atto in Ucraina, è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro inquadrati con i codici Ateco individuati dall’Allegato “A” del Decreto che, a decorrere dal 22 marzo 2022 (entrata in vigore del Decreto) e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 148/2015.

 

Il richiamato Allegato “A” individua i seguenti settori:

 

  • CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;
  • AA 02.20 Legno grezzo;
  • CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
  • CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
  • CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
  • CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica;
  • CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica;
  • CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
  • CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.;
  • CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli;
  • CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
  • CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;
  • CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali);
  • CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais);
  • CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
  • AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso).

 

Infine, l’art. 12 del DL 21/2022 prevede un’agevolazione contributiva per l’acquisizione di personale già dipendente di aziende in crisi.

 

Infatti, l’esonero totale dei contributi in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto al MISE per la gestione della crisi aziendale, è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

 

 

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