DL Emergenza Ucraina: buono carburante per dipendenti, trattamenti aggiuntivi di integrazione salariale e agevolazione per lavoratori di aziende in crisi
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 21 marzo 2022, n. 67) il DL 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
Il provvedimento in parola adotta diverse misure – oltre a quelle relative all’accoglienza umanitaria – che esplicano i propri effetti anche con riferimento al contenimento dei prezzi di energia e carburanti nonché con riguardo ai sostegni alle imprese.
In particolare, l’art. 2 del DL in commento dispone che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore non concorra alla formazione del reddito ai sensi dell’art 51, c. 3, del DPR 917/1987.
In relazione agli aiuti alle imprese, in forza dell’art. 11, c.1 del Decreto, al fine di fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficolta economica, è stabilito che:
Per entrambe le predette misure, il monitoraggio della spesa è affidato all’INPS, qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Inoltre, sempre ai fini di fronteggiare le difficoltà derivanti dalla crisi in atto in atto in Ucraina, è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro inquadrati con i codici Ateco individuati dall’Allegato “A” del Decreto che, a decorrere dal 22 marzo 2022 (entrata in vigore del Decreto) e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 148/2015.
Il richiamato Allegato “A” individua i seguenti settori:
Infine, l’art. 12 del DL 21/2022 prevede un’agevolazione contributiva per l’acquisizione di personale già dipendente di aziende in crisi.
Infatti, l’esonero totale dei contributi in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto al MISE per la gestione della crisi aziendale, è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.
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