en | it

Corte di Giustizia Europea: il tempo per la formazione obbligatoria è orario di lavoro

Corte di Giustizia Europea: il tempo per la formazione obbligatoria è orario di lavoro

 

 

Con Sentenza 28 ottobre 2021 (C 909/19) la Corte di Giustizia Europea (CGUE) si è espressa in materia di formazione professionale obbligatoria in connessione con l’orario di lavoro, ai sensi della direttiva 2003/88/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 66/2003.

 

 

L’art. 2 della richiamata direttiva stabilisce che si debba intendere per “orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

 

 

Nel caso di specie, la causa afferiva ad un lavoratore rumeno chiamato dal suo datore di lavoro a seguire 160 ore di formazione professionale. Ben 124 di tali ore erano state frequentate al di fuori dell’orario di lavoro ordinario e in un luogo diverso rispetto alla sede di lavoro. Il lavoratore adiva le vie legali chiedendo che le ore di formazione fossero retribuite come lavoro straordinario.

 

 

La CGUE è stata chiamata a pronunciarsi con riguardo alla normativa rumena ai sensi della quale, così come interpretata dai giudici nazionali, il tempo consacrato alla formazione professionale non sarebbe da prendere in considerazione nel calcolo dell’orario di lavoro del lavoratore subordinato, cosicché quest’ultimo avrebbe diritto solo alla retribuzione corrispondente all’orario di lavoro normale, indipendentemente dalla durata e dal periodo dedicato alla formazione professionale.

 

 

La Corte di Giustizia ha ritenuto che tali previsioni siano in contrasto con le previsioni di cui al citato art. 2 della direttiva 2003/88/CE, stabilendo che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, anche quando la stessa si svolga al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, debba sempre costituire «orario di lavoro».

 

 

Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz