Corte di Cassazione: immediatezza del licenziamento disciplinare
Con sentenza 31 gennaio 2022, n. 2869, la Corte di Cassazione ha stabilito che, con riguardo al licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero – a quello della contestazione – si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro.
I Giudici di Legittimità si sono mossi nell’alveo di un principio già sancito dalle Sezioni Unite (Corte di Cassazione SU n. 30985/2017) circa l’essenza della tutela inerente alla immediatezza della contestazione, secondo la quale il principio della tempestività della contestazione può risiedere anche in esigenze più importanti del semplice rispetto delle regole, pur esse essenziali, di natura procedimentale, vale a dire nella necessità di garantire al lavoratore una difesa effettiva e di sottrarlo al rischio di un arbitrario differimento dell’inizio del procedimento disciplinare.
Pertanto, per gli Ermellini, in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso.
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