en | it

Commissione Europea: Proroga del “Temporary Framework” e innalzamento della soglia di aiuto

Commissione Europea: Proroga del “Temporary Framework” e innalzamento della soglia di aiuto

 

 

 

Con Comunicazione 18 novembre 2021 C (2021) 8442, la Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 30 giugno 2022, il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863, c.d. “Temporary Framework”).

 

 

Come noto, la scadenza delle misure di aiuto di Stato in correlazione con l’attuale pandemia era precedentemente prevista per il 31 dicembre 2021.

 

 

Contestualmente, la Commissione ha deciso, altresì, l’innalzamento del limite complessivo della sezione 3.1 relativa agli aiuti fruibili per società (il tetto è da ritenersi riferito all’”impresa unica”, come definita dall’articolo 2.2 del Regolamento UE n. 1407/2013) ad € 2.300.000 (€ 345.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e € 290.000 per quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli).

 

 

L’estensione consentirà agli Stati membri di estendere i regimi di sostegno a tutte le aziende che risentono tutt’ora degli effetti della crisi.

 

 

Giusto quanto sopra, in forza delle modifiche da ultimo apportate, la Commissione considera aiuti di Stato connessi all’emergenza epidemiologica compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

 

  • siano di importo non superiore ad € 2.300.000 (per gruppo d’impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2022.

 

 

È opportuno evidenziare come le misure relative al Temporary Framework non possano essere riconosciute nei riguardi delle imprese del settore finanziario [classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities], in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

 

 

Ricordiamo, inoltre, che in relazione agli aiuti di Stato del Temporary Framework trovano applicazione le previsioni normative di cui all’art. 53 del DL 34/2020, in forza delle quali i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. “clausola Deggendorf”), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.

 

 

 

Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz