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Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

 

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha introdotto alcune importanti novità, alcune delle quali già in vigore.

 

QUALI LE NOVITÀ?

 

In particolare, le novità che maggiormente interessano aspetti di carattere amministrativo / contabile riguardano:

 

  • L’obbligo per gli imprenditori di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c.).
  • L’ampliamento della platea di imprese soggette a controllo contabile (sono stati, infatti, sensibilmente abbassati e rimodulati i limiti di ricavi e totale dell’attivo di stato patrimoniale oltre i quali le società sono tenute alla nomina dell’organo di controllo
    contabile – art. 2477 c.c.).
  • L’introduzione di strumenti di allerta e obblighi di segnalazione a carico dell’organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati (cosiddetto “Sistema d’allerta”).

 

 

ENTRATA IN VIGORE

 

Le modifiche al Codice Civile apportate dal CCII sono in vigore dal 16/3/2019 mentre gli obblighi di segnalazione posti a carico dell’organo di controllo introdotti dal Sistema di allerta entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021 (salvo ulteriori rinvii).

 

 

QUALI OBBLIGHI PER LE AZIENDE

 

L’insieme di queste disposizioni determina la necessità, anche per le imprese di minori dimensioni, di dotarsi di un Sistema di reporting che consenta la misurazione e il monitoraggio della performance economica e finanziaria, anche in ottica previsionale, e la rilevazione tempestiva di possibili indicatori di crisi (squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario).

 

Sono perciò necessari strumenti di Reportistica periodica circa l’entità e l’andamento del patrimonio aziendale e dei risultati, strumenti di gestione finanziaria (strumenti di tesoreria) e di analisi dei dati (andamenti, confronti con valori medi di settore etc.).

 

Il fabbisogno informativo connesso ai nuovi obblighi comprende:

  • Bilanci intermedi (almeno trimestrali);
  • Calcolo degli indicatori di performance (redditività, liquidità, solvibilità) e loro confronto rispetto ai parametri di riferimento per settore;
  • Cash flow previsionale (almeno a 6 mesi);
  • Budget e forecast;
  • Analisi di eventuali ulteriori elementi di rischio (gestionale, finanziario, etc.).

 

 

LA SOLUZIONE DI F2A

 

In questo contesto F2A ha sviluppato sui propri applicativi un sistema integrato di report, standard o personalizzabili in relazione allo specifico fabbisogno informativo dei suoi Clienti, fondamentale per consentire al management della società il monitoraggio della performance aziendale e l’adempimento degli obblighi previsti dal CCII (i report, infatti, contengono il calcolo degli indicatori richiesti dalla normativa sugli strumenti di allerta).

 

Inoltre F2A è in grado di fornire il servizio di consulenza ed assistenza nelle aree di attività di seguito descritte, con un approccio progettuale modulare e scalabile che consente di attivare anche singole fasi del servizio in base alle necessità, utilizzando qualsiasi software o sistema contabile e gestionale in uso in azienda.

 

L’approccio progettuale di F2A si articola i 4 fasi attivabili anche separatamente:

 

  1. Assessment: questa fase prevede l’analisi delle caratteristiche aziendali e degli attuali assetti della reportistica, identificazione del fabbisogno informativo e documentale e gap analysis;
  2. Design del sistema contabile e di reporting;
  3. Implementazione del sistema contabile e di reporting;
  4. Gestione: elaborazione della reportistica periodica (o supporto al Cliente in sede di elaborazione della reportistica periodica).

 

La reportistica periodica standard di F2A contiene i seguenti elaborati:

 

  • Schemi di bilancio intermedio (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) redatto in conformità al principio contabile OIC 30;
  • Cash flow previsionale per i 6/12 mesi successivi (elaborato da F2A, se previsto dall’incarico, o fornito dal cliente);
  • Report riepilogativo contenente gli schemi di bilancio riclassificati secondi criteri finanziari e funzionali e gli indicatori di performance definiti in sede di avvio del servizio.

 

La reportistica può essere personalizzata in relazione alle specifiche esigenze del cliente mediante l’aggiunta di indicatori, confronti con dati di budget e forecast ecc.

 

 

F2A può fornire all’organo di controllo le informazioni ed i dettagli necessari alle procedure di verifica e revisione aventi ad oggetto la reportistica predisposta.

 

F2A potrà, inoltre, supportarVi attraverso incontri di approfondimento circa eventuali criticità o situazioni di rischio evidenziate e le possibili azioni migliorative.