INL: Chiarimenti sulle sanzioni in materia di orario di lavoro.
(INL, Circolare n. 11 del 26 luglio 2018)
(Art. 18bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003)
(MLPS, nota prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 11 del 26 luglio 2018, a mezzo della quale sono forniti chiarimenti con riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014 relativa alla sentenza di Corte costituzionale n. 153/2014 di censura dell’illegittimità costituzionale dell’art. 18bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro.
In particolare, con l’occasione, l’INL fornisce chiarimenti circa alcuni dei quesiti più frequentemente avanzati relativi all’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge n. 689/1981 e dell’art. 1306, comma 2, c.c. la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa interessare anche il coobbligato che non abbia presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione, laddove il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza di Corte costituzionale n. 153 del 21 maggio – 04 giugno 2014.
Secondo la ricostruzione offerta dall’INL, come noto, l’art. 1306, comma 2, c.c. rappresenta una mera eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall’art. 2909 c.c., in quanto ammette espressamente che il condebitore rimasto estraneo al giudizio si avvantaggi del giudicato favorevole ad altro condebitore. Tuttavia, affinché tale “estensione” risulti ammissibile, è necessario che si verifichino le seguenti tre condizioni, ossia che:
Al riguardo, sottolinea l’INL come anche che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 276 dell’08 agosto 2013) abbia espresso – sebbene la pronuncia sia stata emessa relativamente agli effetti del giudicato in sede tributaria – il principio secondo 2 il quale “nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, qualora uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306, secondo comma, c.c. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione”.
Di conseguenza, in linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, l’INL ha dunque chiarito che la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio – 4 giugno 2014.
Del resto, dalle ipotesi di rideterminazione indicate nella Circolare citata, si rileva che le prime due riguardano casi di rideterminazione delle sanzioni irrogate per entrambi i debitori (autore materiale ed obbligato in solido) senza distinzione alcuna in ordine alle attività difensive espletate, attesa l’unicità della situazione giuridica scaturita dall’accertamento ispettivo.
Da tale disamina sembra corretto, anche per mere ragioni di opportunità e di parità di trattamento, estendere anche alla terza ipotesi di cui in circolare il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con la conseguente rimodulazione degli importi sanzionatori ivi previsti anche nei confronti del coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione.