Cassazione:
Spetta al datore provare che il licenziato ha lavorato altrove anche se il dipendente interessato non collabora
La Corte di Cassazione, con sentenza 11 aprile 2022, n. 11638 ha ribadito un orientamento consolidato (cfr, ex multis, Cassazione 22679/2018, 9616/2015 e 23226/2010) secondo cui è onere del datore di lavoro, che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, l’aliunde perceptum o percipiendi (compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative), a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.
Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz