en | it

Bonus Carburante 200 Euro: novità ed applicazioni

Secondo le disposizioni della circolare n. 27 del 14 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, viene stabilito esclusivamente per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati l’erogazione ai propri dipendenti di un buono del valore massimo pari a 200 euro per l’acquisto di carburanti.

 

 

 

1) Da chi può essere erogato il bonus benzina?

 

L’erogazione del bonus è sottoscritta solamente e volontariamente da:

 

  • datori di lavoro che operano nel settore privato;
  • enti pubblici economici, i quali vengono assimilati ai dipendenti di datori di lavoro privato
  • lavoratori autonomi, purché dispongano di propri lavoratori dipendenti.

 

Rimangono escluse dal provvedimento le amministrazioni pubbliche.

 

 

 

2)  Modalità di erogazione del bonus in sintesi

 

Le nuove disposizioni applicabili all’erogazione del bonus vengono così definite:

 

  • nessun limite reddituale per l’ammissione al beneficio;
  • i buoni benzina potranno essere corrisposti dal datore di lavoro fin da subito ad personam;
  • nessuna necessità di preventivi accordi contrattuali;
  • al fine di non creare disparità tra le varie tipologie di veicoli, l’erogazione dei buoni è prevista anche per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • il costo per l’erogazione dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa purché sia riconducibile al rapporto di lavoro;
  • i buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.

 

La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.

 

La fruizione del bonus da parte del dipendente potrà avvenire anche oltre l’anno 2022.

 

L’erogazione non sarà possibile per i lavoratori sprovvisti di un contratto di lavoro di tipo subordinato nel quale rientrano i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori.

 

 

 

3) La tassazione è in capo al dipendente?

 

Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR l’erogazione del bonus è esclusa da imposizione fiscale e non è cumulativa con i 258,23 euro previsti quale massimale erogabile. Di conseguenza il dipendente potrà usufruire di altre agevolazioni del valore di euro 258,23 per altri beni e servizi, compresi eventuali buoni benzina.

 

Se l’erogazione del bonus avviene, in sostituzione dei premi di risultato, il rilascio dei buoni dovrà avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

 

 

 

 

 

Richiedi informazioni a F2A Professional

 

Affidati al nostro team di consulenti del lavoro per avere maggiori informazioni e delucidazioni in merito all’erogazione del bonus.

 

 

 

RICHIEDI INFORMAZIONI

 

 

Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz