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Smart Working “Emergenziale” – sino al 30 giugno 2023 – per i lavoratori “fragili” e i genitori di figli under 14

 Smart Working “Emergenziale” – sino al 30 giugno 2023 – per i lavoratori “fragili” e i genitori di figli under 14

 

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU 27 febbraio 2023, n. n.49), la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

 

In sede di conversione in legge del Decreto sono state introdotte disposizioni afferenti a deroghe, per lo svolgimento di attività in smart working, con riguardo sia ai lavoratori c.d. “fragili” che ai genitori di almeno un figlio avente età minore di 14 anni”.

 

 

 

Proroga al 30 giugno 2023 del diritto allo smart working per lavoratori “fragili”.

 

In particolare, è disposta la proroga, fino al 30 giugno 2023, delle misure in materia di lavoro agile a favore dei lavoratori dipendenti affetti cosiddetti fragili, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM di cui all’articolo 17, c. 2, del DL 221/2021.

 

Trattasi di lavoratori:

 

  • con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario (trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • in attesa di trapianto d’organo;
  • sottoposti a terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
  • aventi patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • con immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • soggetti a dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;
  • affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico);
  • con almeno 3 o più delle seguenti patologie gravi concomitanti: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;
  • in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari ed età >60 anni;
  • in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari affette da una delle condizioni elencate all’Allegato 2 della Circolare Ministero della Salute 8 ottobre 2021, n. 45886 (trattasi della condizione di disabilità grave ex art. 3, c. 3, Legge 104/92) e delle patologie per cui è stata prevista la priorità vaccinale sulla terza dose di vaccino Covid-19, tra cui fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis, distrofia muscolare.

 

Ai fini della disposizione in commento, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

 

Nei confronti di tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei CCNL, ove più favorevoli.

 

Con riguardo alle modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – mediante comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale – aveva a suo tempo a reso noto che, dal primo febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 (precedente termine in vigore con riguardo alla disposizione) potevano essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria
sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

 

Al proposito, si attende che il competente Dicastero diffonda le nuove indicazioni operative per l’assolvimento dell’obbligo.

 

 

Diritto allo smart working per genitori di under 14, sino al 30 giugno 2023.

La legge di conversione del DL 198/2022 ha stabilito che, fino al 30 giugno 2023, i lavoratori del settore privato genitori di figli fino a 14 anni hanno diritto a fruire della modalità di lavoro agile se in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente paragrafo.

 

Il diritto è esercitabile qualora la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa e a condizione che nel nucleo familiare non sia presente:

 

  • altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • altro genitore non lavoratore.

 

 

Tale modalità di lavoro agile è attuata in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di smart working che richiedono, ai fini dell’attivazione, la stipula di un apposito accordo individuale con il lavoratore.

 

Con riguardo alle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo a tale fattispecie, si rimane in attesa che il Dicastero renda note le modalità operative.

 

 

F2A, raggiungibile per il tramite di ogni referente payroll o del vostro consulente del lavoro dedicato, resta a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento in materia

 

 

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