en | it

Indennità una tantum di €150 da erogare con le retribuzioni di competenza del mese di Novembre 2022

Indennità una tantum di €150 da erogare con le retribuzioni di competenza del mese di Novembre 2022

 

 

L’art. 18 del DL 23 settembre 2022, n. 144 (GU 23 settembre 2022, n. 2232), prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad € 150 ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico.

 

Con circolare 17 ottobre 2022, n. 116, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità di cui alla citata disposizione.

 

I lavoratori dipendenti devono avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538 e non essere titolari dei trattamenti di cui all’art. 19, c. 1 e 16 del medesimo decreto-legge.

 

Il predetto art. 19 prevede, infatti, l’erogazione dell’una tantum di € 150 direttamente da parte dell’INPS a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza e a soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 ad € 20.000.

 

L’indennità è riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui sopra.

 

L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 1.538, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

 

L’INPS ha precisato che nella valutazione del tetto della retribuzione devono essere considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva sui premi di produzione a fronte del coinvolgimento paritetico dei lavoratori (art. 55 del DL 50/2017).

 

L’indennità in parola deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022).

 

L’indennità spetta nella misura intera di € 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

 

L’indennità in trattazione non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

 

Il c. 2 del già citato art. 18 dispone che l’indennità sia riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di € 1.538.

 

L’Istituto ha precisato che, invece, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

 

Al proposito, si ritiene altresì suggeribile fare attestare al lavoratore che lo stesso, alternativamente:

  • non riceverà l’indennità da altri datori di lavoro;
  • ovvero richiede la non erogazione dell’indennità, in ragione della corresponsione da parte di altro datore di lavoro).

 

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia Uniemens la predetta indennità di 150 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

 

L’INPS ha chiarito, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

 

L’articolo 19, cc. 13 e 14 del DL 144/2022 prevede che l’INPS, a domanda, eroghi l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021”.

 

Al proposito, l’INPS ha precisato che tale pagamento diretto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.

 

Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno.

 

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

 

L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile Uniemens di competenza del mese di novembre 2022.

 

Con riguardo ai criteri di esposizione si rinvia integralmente ai contenuti del documento di prassi in commento.

 

 

Vuoi approfondire i servizi offerti da F2A Professional STP? Scrivi a: info@f2a.biz