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Gazzetta Ufficiale: Legge di Bilancio 2023

Gazzetta Ufficiale: Legge di Bilancio 2023

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU 29 dicembre 2022, n. 303, SO n. 43), la L. 197/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (Legge di Bilancio 2023).

 

Come di consueto, la Legge di Bilancio – entrata in vigore il 1° gennaio 2023 – reca novità anche con riguardo all’amministrazione del personale, al proposito si segnalano, in particolare le seguenti.

 

 

Imposta sostitutiva sulle mance.

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 58 della L. 197/2022, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IPERF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

 

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

 

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta e per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

 

Le disposizioni in parola troveranno applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad € 50.000.

 

 

Tassazione sostitutiva dei premi di produttività

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 63 della L. 197/2022, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182, della L. 208/2015 (trattasi delle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato), è ridotta al 5% per cento (in luogo del 10% prima previsto).

 

 

Esonero contribuzione a carico del lavoratore.

 

Con la finalità di abbattere il cuneo fiscale/contributivo, per l’anno 2023, è incrementato l’esonero ex art. 1, c. 121, L. 234/2021 sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori (con esclusione dei lavoratori domestici).

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 1, c. 281 della L. 197/2021, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

 

 

Agevolazione per i lavoratori che non si avvalgono del pensionamento anticipato c.d. quota 103.

 

L’art. 1, cc. da 283 a 287 apporta modificazioni ai requisiti di ritiro pensionistico, introducendo, altresì, un’agevolazione a favore dei lavoratori che non intendono avvalersi dei requisiti di pensionamento agevolati di nuova introduzione.

 

In sostanza, è introdotta la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato per coloro i quali, entro il 31 dicembre 2023, maturino un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, purché il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non risulti superiore a 5 volte il trattamento minimo. Ai lavoratori che decideranno di rimanere al lavoro, pur avendo maturato i requisiti pensionistici anticipati di cui al presente paragrafo, sarà riconosciuta la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione di un importo pari alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

 

Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (comma 287).

 

 

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza.

 

È introdotta un’agevolazione per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza.

 

Ai datori di lavoro privati (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che nel 2023 assumano percettori di reddito di cittadinanza, con contratto a tempo indeterminato, sarà riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1 c. 294 della L. 197/2022).

 

L’agevolazione sarà riconosciuta anche in relazione alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’esonero sarà riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua, riparametrati su base mensile.

 

Il beneficio è alternativo all’esonero previsto dall’art. 8 del DL 4/2019 (che stabilisce un esonero nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mesi).

 

È opportuno evidenziare che l’esonero di nuova introduzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

Esonero contributivo per l’assunzione di under 36.

 

Giuste le previsioni dell’art. 1, c. 297 della L. 197/2022, è esteso per l’anno 2023 l’esonero contributivo sperimentale previsto, per il biennio 2021/2022 dall’art. 1, c. 10, della L. 178/2020.

 

Pertanto, a fronte dell’assunzione di lavoratori di età inferiore ai 36 anni di età, nel periodo 1° gennaio 2023, – 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato effettuate nel 2023, il datore di lavoro potrà beneficiare dell’esonero totale dei contributi previdenziali a proprio carico, per un importo massimo annuo pari ad € 8.000 e per un periodo massimo di 36 mesi (elevato a 48 mesi per le  assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

 

Come già la misura prevista per il biennio 2021/2022, anche il beneficio di cui al presente punto è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

 

Esonero contributivo per l’assunzione di donne.

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 298 della Legge di Bilancio 2023, è confermato per il 2023 l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate disposto dall’art. 1, c. 16 della L. 178/2020.

 

La norma prevede che al datore di lavoro sia riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali posto a proprio carico, nel limite di € 8.000 annui, in relazione alle assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni a tempo indeterminato, di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che rispondano ad almeno una delle seguenti condizioni soggettive:

 

  • abbiano almeno 50 anni di età e siano disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • che svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna e siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

Anche tale beneficio è subordinato ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

 

Proroga al 31 marzo 2023 del diritto allo smart working per lavoratori fragili.

 

L’art. 1, c. 306 dispone la proroga, fino al 31 marzo 2023, delle misure in materia di lavoro agile a favore dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM di cui all’articolo 17, c. 2, del DL 221/2021.

 

Nei confronti di tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei CCNL, ove più favorevoli.

Al proposito, con riferimento alle modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – mediante comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale – ha reso noto che fino al 31 gennaio 2023 le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”.

 

Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31/01/23 unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

 

Dal primo febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

 

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

 

 

Trattamenti di integrazione salariale in deroga.

 

I commi da 325 a 329 dell’art. 1 della Legge di Bilancio stanziano nuove risorse per il ricorso a strumenti di integrazione salariale in deroga alla normativa.

 

Per il rilievo, si segnalano, in particolare:

 

  • i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (ex art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs 14 148/2015 e art. 53-ter del DL 50/2017);
  • le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center ex art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015;
  • l’integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva ex articolo 1-bis del 243/2016;
  • il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva ex art. 44 del DL 109/2018.

 

 

Disposizioni in materia di lavoro occasionale (Voucher lavoro).

 

L’art. 1, c. 342 della L. 197/2022 apporta modificazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017 (trattasi di “prestazioni occasionali diverse dal lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., che possono essere offerte soltanto da determinati soggetti e da compensare mediante Voucher acquistabili sul portale INPS).

 

È aumentato ad € 10.000 il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.

 

Diversamente, il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile rimane fissato in € 5.000. E’ inoltre elevata da 5 a 10 la consistenza occupazionale in termini di lavoratori a tempo indeterminato che può avere alle proprie dipendenze il datore di lavoro che intende ricorrere alla forma contrattuale in commento. E’ infine estesa alle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.1) la possibilità di ricorrere a tale tipologia di prestazioni.

 

 

Congedo parentale indennizzato all’80%.

 

L’art. 1, c. 359 della Legge di Bilancio 2023 apporta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni a tutela della maternità e paternità, in materia di congedo parentale.

 

In particolare, in forza delle modificazioni apportate all’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, l’indennità di congedo parentale è elevata, per la durata massima di un mese, in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione. La misura trova applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.