Il Decreto Trasparenza sul lavoro, in applicazione della Direttiva UE 2019-1152, introduce nuovi obblighi in relazione ai contratti di lavoro. Sarà necessario verificare che i draft in uso presso la propria azienda rispettino le nuove previsioni normative ed intervenire rettificarli tempestivamente unitamente agli altri documenti regolanti il rapporto di lavoro.
1) Da quando?
A partire dal recepimento della Direttiva UE 2019-1152, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti – da effettuarsi dalle autorità italiane entro il 1° agosto 2022 – si renderà necessaria una revisione tempestiva delle lettere di assunzione e di altri documenti regolanti il rapporto di lavoro, al fine di risultare adempienti ai nuovi e più estesi obblighi di comunicazione introdotti dalla stessa.
2) Cosa è necessario indicare sui nuovi contratti di lavoro?
La novità più rilevante sarà che nel contratto individuale di lavoro non sarà più possibile effettuare il rimando al CCNL applicato con riguardo ad alcune informazioni relative al rapporto di lavoro.
Il Decreto Trasparenza prevede infatti l’obbligo di inserire all’interno delle lettere di assunzione alcuni dati essenziali quali:
Le informazioni non contenute nella lettera d’assunzione o nella copia della comunicazione dell’istaurazione del rapporto di lavoro dovranno essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
La comunicazione dovrà essere trasparente, chiara e c
3) Il Decreto trasparenza in pillole
Le nuove disposizioni applicabili alla platea di lavoratori sono così definite:
4) Le sanzioni
In caso di tardiva, incompleta o omessa comunicazione delle informazioni relative al rapporto di lavoro, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.500,00 euro per ogni lavoratore interessato. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione partirà da 400,00 a 1.500,00 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, la sanzione partirà da 1.000,00 a 5.000,00 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Medesime sanzioni saranno irrogate per mancato assolvimento dell’obbligo informativo – a fronte di richiesta del lavoratore – entro i successivi 30 giorni dalla richiesta; ovvero per mancato assolvimento dell’obbligo informativo nel caso di modifiche alle informazioni già fornite.
Nell’ipotesi di Comunicazione omessa, tardiva o incompleta delle ulteriori comunicazioni relative a sistemi monitoraggio e decisionali: sanzione amministrativa a partire da 100,00 a 750,00 euro, (salvo configurabilità ulteriori violazioni) per ciascun mese di riferimento.
Omessa comunicazione alle rappresentanze sindacali (sistemi monitoraggio e decisionali): sanzione amministrativa a partire da 400,00 a 1.500,00 euro.
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