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Corte di Cassazione: licenziamento illegittimo quando il controllo del lavoratore è affidato ad un investigatore privato

Corte di Cassazione: licenziamento illegittimo quando il controllo del lavoratore è affidato ad un investigatore privato

 

 

Con sentenza 24 agosto 2022, n. 25287, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore filmato da un investigatore privato mentre si dedicava ad attività personali durante l’orario di lavoro (nel caso di specie, recandosi al supermercato ed in palestra).

 

Per gli Ermellini, il controllo con riguardo al corretto svolgimento dell’attività lavorativa spetta al datore di lavoro che può, nell’ambito dei propri poteri, demandare lo stesso ai propri collaboratori aziendali, ma non ad un soggetto privato esterno quale un’agenzia investigativa.

 

Tale soggetto potrebbe, al più, essere legittimamente utilizzato solo per accertare la presenza di eventuali atti illeciti.

 

Infatti, argomentano i Giudici di Legittimità, gli artt. 2 e 3 della L. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore ed in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3).

 

Le disposizioni non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, ancorché il controllo non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza.

 

Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.

 

Tale principio, costantemente ribadito da svariate pronunce della Suprema Corte, stabilisce che le agenzie investigative per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

 

L’utilizzo di una agenzia investigativa, pertanto, risulta giustificato soltanto per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

 

All’esecuzione di controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di, cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, vigendo il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti.

 

 

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