È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 18 novembre 2022, n. 270) il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.
Tra le misure adottate dal Decreto in commento, si segnala che l’art. 3, c. 10 apporta modificazioni all’art. 12, c. 1 del DL 115/2022, elevando ad euro 3.000, per il solo periodo d’imposta 2022, la franchigia dei benefit in natura erogabili ai dipendenti, ai sensi dell’art. 51, c. 3 del DPR 917/1986 (TUIR).
Il citato art. 12, c. 1 del DL 115/2022 prevede che, soltanto per il periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
In forza delle modificazioni di nuova introduzione, sempre con esclusivo riguardo al periodo d’imposta 2022, la franchigia di benefit erogabili ai lavoratori dipendenti in esenzione dal reddito è elevata ad € 3.000, fermo restando il meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 51, c. 3, del TUIR, in ossequio del quale al superamento della franchigia l’intero valore dei benefit è da assoggettare ad imposizione secondo il valore normale dei beni e dei servizi.
Con circolare 4 novembre 2022, n. 35, l’Agenzia delle Entrate aveva già adottato le istruzioni operative con riguardo all’applicazione dell’art. 12 del DL 115/2022, istruzioni che si ritengono tuttora valide, in quanto compatibili, con il novellato quadro giuridico.
Di seguito, i criteri applicativi della disposizione in commento, alla luce delle modificazioni introdotte e delle precisazioni già offerte dagli Uffici finanziari
L’articolo 12 citato introduce un aumento, per l’anno d’imposta 2022, del valore e un’estensione delle tipologie dei cosiddetti fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, di cui all’art. 51, c. 3, del TUIR.
In assenza di ulteriori limiti soggettivi, l’Agenzia ritiene che i lavoratori beneficiari della disposizione possano essere quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto art. 51, c. 3, del TUIR: titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
L’Agenzia ha precisato come i fringe benefit in parola possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
Come noto, l’art. 51, c. 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera euro 258,23; il superamento di quest’ultimo importo implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.
In deroga al predetto articolo e limitatamente al periodo di imposta 2022, l’art. 12 del DL 115/2022, come da ultimo modificato dall’art. 3, c. 10 del DL 176/2022, fissa un nuovo limite massimo di esenzione e amplia le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, in particolare:
Con riguardo alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Inoltre, gli Uffici Finanziari hanno precisato che possono rientrare nell’abito di applicazione della disposizione anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
In tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate.
Con riferimento alla documentazione giustificativa, gli Uffici finanziari ritengono che il datore di lavoro debba acquisire, in alternativa:
Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, l’Agenzia ha precisato come sia necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente ai fini dell’esibizione in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Le somme erogate dal datore di lavoro nell’anno 2022 possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Fermo restando che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Le recenti modificazioni all’art. 12, c. 1 del DL 115/2022, ad opera dell’art. 3, c. 10 del DL 176/2022, hanno previsto espressamente che la deroga all’art. 51, c. 3 del TUIR non operi con riguardo all’ultimo periodo della disposizione.
In ragione di quanto precede, la deroga riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
È opportuno rimarcare come la misura fiscale in trattazione, oltre che alle utenze domestiche di cui al punto 3 della presente, afferisca a tutti i beni in natura rientranti nella disciplina di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR. Sono dunque escluse dalla concorrenza della franchigia di 3.000 euro le erogazioni in natura espressamente disciplinate dal precedente comma 2 del medesimo art. 51 (quali, a titolo d’esempio, l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari, ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR).
Rientrano, invece, nella concorrenza della franchigia i beni in natura disciplinati dall’art. 51, comma 4 del TUIR (che rinvia espressamente al precedente comma 3, ai fini della sua applicazione), vale a dire:
Alla luce di quanto sopra e per effetto dell’innalzamento della franchigia ad opera dell’art. 12 del DL 115/2022, qualora un lavoratore abbia ricevuto nel periodo di imposta benefit assoggettati a contributi e imposte, in virtù della disposizione ordinaria che prevedeva la non esenzione dei fringe benefit al superamento della soglia massima che, ordinariamente, è di 258,23 euro, in sede di conguaglio di fine anno, lo stesso di vedrà restituire imposte e contributi, qualora la somma dei benefit ricevuti nel 2022 non abbia superato il valore di 3.000 euro (si pensi all’ipotesi di un lavoratore che nel 2022 abbia avuto come unico benefit in godimento l’utilizzo di una autovettura in uso promiscuo con un valore convenzionale inferiore a 3.000 euro annui).
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