en | it

Attuazione del lavoro agile (“smart working”) in relazione al contenimento epidemiologico da COVID-19

I professionisti di F2A hanno istituito un apposito indirizzo e-mail a disposizione delle aziende Clienti per supportarle e far fronte alle numerose domande e richieste di assistenza in questo momento di emergenza anche lavorativa.

 

Il quadro normativo qui sotto esposto è in costante e rapida evoluzione, e sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti non appena resi disponibili dalle Autorità.

 

 

La normativa

 

A seguito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in data 25 febbraio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.P.C.M.: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Nell’articolo 3, del D.P.C.M., è stato stabilito che il lavoro agile sia applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, anche in assenza degli accordi individuali, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori subordinati ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori. Resta fermo il rispetto dei principi dettati dalla disciplina regolante lo smart working (ivi compresi gli obblighi informativi sulla sicurezza).

 

In sintesi tale articolo (che è entrato in vigore con decorrenza immediata dal 25 febbraio 2020) introduce modalità semplificate di attuazione del lavoro agile (“smart working”) proprio in relazione al contenimento dell’emergenza biologica in argomento.

 

In questa particolare situazione gli obblighi di informazione circa i rischi generali e specifici afferenti allo svolgimento dell’attività di lavoro in smart working possono essere assolti in modalità telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL. Resta fermo l’obbligo di comunicazione tramite procedura Cliclavoro.

 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato con il quale rende noto che, in questi casi, nella procedura telematica l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che attesti come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un soggetto appartenente ad una delle aree a rischio. In sede di compilazione della comunicazione telematica, nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo” si inserirà la data di inizio dello smart working.

 

 

Lo smart working è stata una delle prime risposte che le imprese hanno dato a seguito dell’emergenza sanitaria, anche in considerazione delle indicazioni arrivate dalle autorità per contenere il rischio contagio ed assicurare la continuità del flusso produttivo e oggi stiamo, pur nella necessità dettata dalla situazione, sperimentando sul campo l’efficacia e le potenzialità del lavoro agile.