Agenzia delle Entrate: deducibilità dei contribuiti versati per errata applicazione del massimale
Con Risposta ad interpello n. 117/2022, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente affrontato il tema del trattamento fiscale da applicare alle ipotesi di restituzione al datore di lavoro – da parte del lavoratore – di contributi da versare, tardivamente, a fronte dell’errata applicazione del massimale contributivo ex art. 2, c 18 della L. 335/95.
Gli Uffici finanziari, richiamando l’art. 10, c. 1, lett. e), del DPR 917/86 (TUIR), hanno precisato che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Sono pertanto deducibili non solo i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ma anche i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, non essendo la previsione della deducibilità di tali contributi subordinata ad una specifica finalizzazione degli stessi.
Non possono, invece, essere dedotte le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati.
L’Agenzia precisa, inoltre, che in applicazione delle regole generali in materia di oneri deducibili dal reddito complessivo, i contributi in parola sono deducibili se risultano effettivamente a carico del contribuente e sono debitamente documentati.
I contributi, in applicazione del principio di cassa, saranno deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo con riferimento al periodo d’imposta in cui sono stati versati.
Giusto quanto precede, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la maggior quota contributiva – derivante dall’erronea applicazione del massimale contributivo IVS – a carico del lavoratore e che lo stesso è tenuto a restituire all’ex datore di lavoro, costituisce un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, deducibile ai sensi del citato art. 10, c. 1, lett. e), del TUIR.
Ai fini della deducibilità, si farà riferimento al periodo di imposta in cui il lavoratore rimborsa tali oneri all’ex datore di lavoro e i contributi in questione, saranno indicati dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa al medesimo anno (Rigo E21 – “Contributi previdenziali e assistenziali”).
Con riguardo alla certificazione dei contributi restituiti, il datore di lavoro potrà rilasciare una certificazione unica (CU) che attesti le somme oggetto di deduzione con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).
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